Il comma 55 della legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) consente di usufruire dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa anche nel caso in cui, al momento dell’atto, se ne possegga un’altra per la quale si è fruito della stessa agevolazione. Naturalmente rimane come condizione il fatto che la “vecchia” abitazione venga venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Attenzione però al termine: nell’ipotesi che l’impegno a vendere il precedente immobile non venga rispettato nel termine di un anno, scatterà la decadenza dalle agevolazioni prima casa e come conseguenza saranno dovute le imposte nella misura ordinaria più i relativi interessi di mora e una sanzione pari al 30%.
La circolare delle Entrate
Con la Circolare n° 12 dell’8 aprile 2016, L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa, nell’ipotesi in cui l’acquirente già possiede un immobile comprato con gli stessi benefici, purché provveda ad alienarlo entro un anno, spetta anche nel caso in cui il nuovo acquisto sia soggetto ad Iva.
Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui si acquisti un immobile direttamente da un’impresa che applichi l’Iva si potrà usufruire dell’aliquota ridotta al 4% pur possedendo un altro immobile agevolato a condizione che questo venga alienato entro dodici mesi.
Ma non solo. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la novità della Legge di stabilità di cui sopra si applica anche nell’ipotesi di donazione o successione: il beneficiario potrà usufruire delle agevolazioni prima casa pur possedendo un altro immobile agevolato sempre a condizione che provveda a rivenderlo nei dodici mesi. Nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione occorrerà manifestare l’impegno di vendere entro un anno.