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Quando si va a vivere in affitto in una residenza, una delle questioni più ricorrenti e spesso controversa riguarda la responsabilità per la riparazione e la sostituzione degli elettrodomestici danneggiati.

In questo articolo tratteremo le diverse prospettive legali e contrattuali per rispondere a una domanda cruciale: chi, tra proprietario e inquilino, è tenuto a coprire i costi di riparazione o sostituzione di un elettrodomestico rotto in una locazione residenziale?

Differenza tra spese ordinarie e straordinarie

In fase di stipula di un contratto di affitto, nel documento è presente una voce che riguarda la suddivisione delle spese. Generalmente, il contratto riporta una distinzione specifica tra le spese di manutenzione ordinaria e le spese straordinarie.

Talvolta possono nascere delle controversie, perciò le associazioni di categoria hanno approvato e concordato alcune tabelle di ripartizione delle spese, basate sul buon senso e su principi di equità. Queste tabelle fungono da guida per determinare in modo chiaro e trasparente quale parte debba sostenere i costi associati alle manutenzioni ordinarie o straordinarie. Vediamo la distinzione tra di esse in modo più approfondito:

Spese ordinarie

Sono quelle che rientrano nella normale manutenzione di una locazione, necessarie a garantire all’inquilino il pieno godimento dell’immobile. Queste possono comprendere la sostituzione di una maniglia rotta, delle guarnizioni dei miscelatori, di complementi d’arredo o, nel caso di un elettrodomestico come il frigorifero, la sostituzione di un pezzo.

Spese straordinarie

Riguardano tutte le riparazioni necessarie per consentire all’inquilino di godere pienamente dell’immobile, fatta eccezione per gli interventi di piccola manutenzione. Ad esempio, è compito del proprietario la riparazione di un tubo dell’acqua che si rompe, la risoluzione di un guasto al tetto o la manutenzione generale dell’edificio, compreso il rifacimento della facciata.

Questo principio si basa sul concetto che il locatore è responsabile della conservazione e del mantenimento in buono stato dell’immobile affittato, garantendo un ambiente abitativo sicuro e funzionale per l’inquilino. Se l’appartamento dato in affitto è compreso di mobilio, le clausole si estendono anche agli arredi.

Chi paga in caso di elettrodomestico rotto in una casa in affitto

L’articolo n. 1576 del Codice Civile recita:

“Il locatore deve eseguire, durante la locazione,   tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore”.

Questo vuol dire che, se l’elettrodomestico in questione  presenta dei guasti che presuppongono una riparazione o la sostituzione di un pezzo, l’ammontare delle spese è a carico dell’inquilino.

Se, al contrario, il guasto non è riparabile e si rende necessaria la sostituzione, questa voce di spesa sarà a carico del proprietario di casa. Come ogni cosa, anche gli elettrodomestici sono posti all’usura del tempo o alla rottura. Quando un locatore fornisce nell’affitto anche gli arredi e gli elettrodomestici, è consapevole che potrebbero quindi guastarsi, ed è necessario fornire all’inquilino dell’appartamento il nuovo elettrodomestico, perché l’accordo iniziale prevedeva l’affitto di un appartamento accessoriato.

Casi eccezionali e peculiarità

Ci possono essere tuttavia delle eccezioni rispetto a quanto sopra descritto. È il caso di danni che vengono inflitti  per un errato utilizzo o un trattamento non idoneo dell’elettrodomestico. In questa circostanza, il proprietario può imputare le spese all’inquilino dell’appartamento. Un’altra particolarità può essere quella di specifiche clausole contrattuali: in fase di stipula, il contratto può espressamente indicare che tutte le spese, anche di sostituzione, siano a capo di una delle due parti.

È importante sottolineare che, secondo la legge italiana, se le riparazioni dipendono dalla vetustà della cosa, ovvero riguardano un oggetto ormai vecchio, spetta comunque al proprietario sostenere le spese, anche se il danno è causato dall’uso.

Questo principio si basa sul concetto che il proprietario è tenuto a garantire un livello accettabile di manutenzione e funzionalità degli elementi strutturali e degli impianti dell’immobile, indipendentemente dall’usura naturale nel tempo. Pertanto, anche se il danno è causato dall’uso normale dell’oggetto o dall’età, il proprietario è responsabile delle relative riparazioni o sostituzioni.

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