LIBERATORIA SPESE CONDOMINIALI

Una importante tutela a garanzia di chi acquista un immobile in condominio è la cd ” liberatoria” relativa alle spese condominiali, cioè l’attestazione sottoscritta e certificata dall’amministratore che tutte le spese condominiali sono state regolarmente saldata alla data del rogito, ma come funziona nella pratica?

Ai fini dell’imminente vendita del bene, il venditore chiede all’amministratore la “liberatoria”.La liberatoria non è altro che una dichiarazione che viene rilasciata al richiedente, per precisare che alla data odierna tutti gli oneri condominiali ordinari dell’esercizio in questione, sono stati regolarmente e puntualmente soddisfatti oltre/ad eccezione dell’eventuale conguaglio che verrà imputato al nuovo proprietario e regolato tra l’acquirente e il venditore del bene in base agli accordi contrattuali assunti.
È corretto indicare se risultano o meno delibere approvate e non ancora eseguite o perfezionate, relative a lavori straordinari, per regolamentare il pagamento delle relative rate straordinarie.
Qualora il venditore e il compratore non si siano diversamente accordati, è tenuto a sopportarne i costi dei lavori straordinari, chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, di conseguenza ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.

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