Affittare un garage
Le locazioni tra privati di box o di autorimesse non sono regolate dalla legge n. 431/1998 sulle locazioni abitative. Si applicano quindi le disposizioni generali del codice civile (artt. 1571 e seguenti) che consentono alle parti di derogare alla disciplina legale. Ma soprattutto vale il principio generale stabilito dall’articolo 1322 cod. civ. che sancisce la cosiddetta “autonomia contrattuale“: le parti hanno ampia libertà nella definizione delle clausole del contratto di locazione.
Questo significa che gli interessati possono stabilire autonomamente ogni questione concernente l’applicazione del contratto, quali il canone di locazione, la durata, le modalità di rinnovo, la ripartizione degli oneri accessori come le spese condominiali, e le condizioni per il recesso sia da parte dell’inquilino che del proprietario.
A livello fiscale la locazione di un garage non rientra nelle locazioni abitative cosiddette a canone concordato ex articolo 2, comma 3, della legge 431/1998. Pertanto il locatore non beneficia della facoltà di opzione per la cosiddetta “cedolare secca”