ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA,
OBBLIGHI (E SANZIONI) IN CASO DI COMPRAVENDITA E LOCAZIONE
DOPO IL DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA

Sei a conoscenza che l’attestato di prestazione energetica ( A.P.E.) è un documento sempre più importante ed obbligatorio in determinati casi previsti dalla legge, se vuoi levarti alcuni dubbi e sapere la tua classe ti consiglio di leggere le poche righe che seguono.

QUANDO E’ OBBLIGATORIO?

  • Compravendita? L’attestato deve essere consegnato all’ acquirente
  • Locazione? L’attestato deve essere consegnato al conduttore
  • Nuova costruzione?  In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o «locatario»  deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’«attestato di prestazione energetica» entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

INOLTRE

Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita
«apposita clausola» con la quale l’acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro
In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione
dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro

Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro.
In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro – max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni.

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici all’interno dell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

INFINE

La certificazione energetica non è obbligatoria per:

  • edifici rurali e/o non residenziali che non hanno impianti di riscaldamento/climatizzazione.
  • edifici industriali artigianali qualora gli ambienti sono climatizzati per particolari esigenze relative al processo produttivo
  • edifici non residenziali che non prevedono la presenza di impianti di climatizzazione (garage, cantine, depositi)

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051/452708 – studiobaiesi@libero.it

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