In caso di mancata stipula del contratto definitivo di compravendita (rogito) , è comunque possibile beneficiare della detrazione per spese di intermediazione immobiliare?

Dall’Irpef lorda è possibile detrarre il 19% dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in conseguenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, Tuir).

In quanto la legge subordina l’agevolazione alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, tale beneficio decade nel caso in cui l’acquisto dell’immobile non si concluda a causa della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita.

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