Oramai siamo in pieno inverno per verificare che il nostro impianto sia funzionante ed efficiente non dobbiamo dimenticarci di occuparci della manutenzione della caldaia. Vediamo cosa bisogna fare e se ci sono delle scadenze da rispettare.

 

Ogni quanto tempo va effettuata la manutenzione della caldaia?

La domanda non è affatto banale dal momento che la legge che contiene le disposizioni sul controllo degli impianti termici non è proprio di facile lettura  e molti utenti si trovano comprensibilmente ad essere disorientati.

Vediamo allora di districarci insieme nel labirinto di norme contenute nel Dpr n.74 del 16 aprile 2013. La legge prescrive che le “operazioni  di controllo ed eventuale manutenzione” degli impianti debbano essere effettuate “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto”.

Ciò significa  che è onere della ditta che ha effettuato l’impianto indicare con quale periodicità dovremo effettuare le operazioni di manutenzione dell’impianto (di solito si tratta di una informazione indicata nel libretto d’istruzioni che ci viene fornito al momento dell’installazione della caldaia).

Nel caso in cui nel libretto non siano stati indicati i tempi di manutenzione, dovremo seguire quanto indicato “nelle istruzioni tecniche relative allo specifico  modello elaborate dal fabbricante” della nostra caldaia.

Riepilogano: la legge non stabilisce nessun obbligo in merito ai tempi di manutenzione: per sapere quando farla è necessario consultare il libretto della propria caldaia o il manuale d’istruzioni. Solitamente comunque questo tipo di operazione si effettua ogni uno o due anni, una spesa dunque non da poco.

CONTROLLO FUMI

Un discorso a parte va fatto per il controllo dell’efficienza energetica, ovvero dei fumi della caldaia e del rendimento di combustione. In questo caso la legge prevede un periodo compreso da uno a quattro anni a seconda della potenza e del tipo di combustibile. 

  • Impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore o uguale a 100kw —>> 2 anni
  • Impianti a gas metano o GPL con potenza inferiore a uguale a 100kw —>> 4 anni
  • Impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kw —>> 1 anno
  • Impianti a gas metano o GPL con potenza superiore a 100kw —>> 2 anni

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